Contabilizzazione calore


Lettura e contabilizzazione calore


Servizio offerto

La Lettura Contatori offre il servizio di lettura contatori/ripartitori installati nei condomini, l'elaborazione dei dati e la ripartizione dei costi relativi ai consumi energetici di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria nel rispetto delle norme vigenti in materia.


Cos’è la contabilizzazione del calore?

La contabilizzazione del calore riguarda la determinazione dell’energia termica volontariamente prelevata da ogni singola unità immobiliare, cioè il consumo di ogni famiglia. La sua adozione, di per sè, non fa risparmiare energia ma rappresenta la modifica del cambiamento comportamentale dell’utente che porta poi, in effetti, a considerevoli riduzioni dei consumi: sapendo, ad esempio, che si pagherà esattamente ciò che si utilizza, quando si ha caldo non si aprono più le finestre ma si regola diversamente il proprio impianto. La contabilizzazione del calore conferisce ad ogni utente l’autonomia gestionale.


Quota volontaria

L’utente è tenuto a pagare un addebito corrispondente alla quantità di calore, volontariamente prelevata dall'impianto centralizzato per soddisfare le esigenze di temperatura del proprio alloggio (consumo volontario), al costo di produzione degli impianti condominiali.


Quota involontaria

L’utente non può esimersi dal pagamento di una quota corrispondente alla quantità di calore dispersa dall'impianto al fine di rendere disponibile il servizio (consumo involontario). L’utente, ovviamente, deve avere la possibilità di controllare il proprio consumo e di valutarne il costo.


Obblighi e scadenze

La contabilizzazione del calore è obbligatoria in tutti i condomini dotati di impianto termico centralizzato. Il D.Lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE stabilisce l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore con ripartitori o altri sistemi su tutto il territorio nazionale dal 1° Gennaio 2017. Da notare che tale norma è di rango superiore a tutti i vari provvedimenti regionali oggi vigenti, che pertanto decadono qualora palesemente in contrasto con la nuova legge nazionale. Relativamente alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 102 del 2014, per coloro che al primo gennaio 2017 non saranno in linea col decreto stesso, sono previste multe che vanno da 500 a 2.500 euro.